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Statuto dell'Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione

È costituita una associazione, senza fini di lucro, denominata "Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole" senza limite di durata, avente sede in Pisa, Via Risorgimento, 35.

Art. 2 - Scopi dell'associazione

L'Associazione ha i seguenti scopi: a) promuovere la ricerca e lo studio delle Macromolecole nei vari aspetti multi-disciplinari, scientifici, tecnico-applicativi e socio-economici;
b) favorire la diffusione delle conoscenze tra i ricercatori, i produttori, i trasformatori e gli utilizzatori dei materiali polimerici;
c) stabilire relazioni rapporti culturali con gruppi aventi interesse nel campo delle macromolecole afferenti alle singole discipline con analoghe Associazioni di altri Paesi.
L'Associazione per raggiungere questi scopi si avvarrà dei seguenti mezzi:
1) convegni nazionali ed internazionali dedicati alla scienza dei polimeri nei suoi vari aspetti;
2) riunioni, seminari ed incontri stimolando in particolare quelli interdisciplinari;
3) commissioni per lo studio di problemi specifici;
4) tutti quei mezzi che gli organi sociali riterranno più opportuni.

Art. 3 - Soci

L'Associazione è composta di soci ordinari così suddivisi:
a) individuali;
b) collettivi.
Possono essere soci individuali tutti coloro che in Italia ed all'Estero dimostrano interesse agli scopi dell'Associazione. Possono essere soci collettivi gli Enti, Istituti Universitari, le Società, le Associazioni scientifiche che siano interessate allo sviluppo della Scienza delle Macromolecole e delle sue applicazioni. Le domande di ammissione saranno indirizzate al Presidente dell'associazione. Tutte le domande di ammissione all'Associazione prevedono implicitamente l'accettazione senza riserva del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera sulla ammissione e provvede alla ratifica della nomina e all'invio al nuovo socio dell'attestato di appartenenza alla Associazione. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo è tenuto a dare motivata comunicazione al richiedente. Il candidato respinto può appellarsi alla Assemblea Generale, il cui giudizio è definitivo. Le persone che partecipano la prima volta ad una manifestazione dell'AIM sono considerate a tutti gli effetti soci dell'Associazione previa loro sottoscrizione di apposita domanda. Le associazioni scientifiche che divengono soci collettivi possono trasferire alla presente Associazione patrimonio ed attività, mantenendo autonomia di iniziative non incompatibili con il presente statuto. I Presidenti di tali Associazioni partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'AIM.

Art. 4 - Diritti doveri dei soci e le loro eventuale cancellazione

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni della Associazione. I soci hanno il dovere di corrispondere, entro il 31 Gennaio di ogni anno, la quota associativa la cui entità per i soci individuali e collettivi viene stabilita dal consiglio Direttivo. Le dimissioni da socio devono essere rassegnate con lettera raccomandata. I soci individuali hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale. Al contrario, i soci collettivi non hanno diritto di voto. La cancellazione dei soci può avvenire per dimissioni, morosità o per altra grave causa. Essa viene decisa dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Il socio cancellato per morosità, potrà ottenere la riammissione dietro pagamento di tutte le quote associative da lui dovute.

Art. 5 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci è l'organo elettivo dell'Associazione, si riunisce almeno una volta ogni due anni in seduta ordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo per eleggere il consiglio Direttivo, per approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione e per discutere questioni associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno un mese prima della riunione e deve essere accompagnata dall'Ordine del giorno deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima purché trascorsa almeno un'ora da quella prevista per prima convocazione. Ciascun presente può portare un numero massimo di tre deleghe di voto. Le delibere dell'Assemblea Generale può essere convocata in seduta straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta firmata da almeno 1/10 dei soci.

Art. 7 - Il consiglio direttivo

Costituiscono il Consiglio Direttivo il Presidente, il segretario e cinque consiglieri. Ogni due anni si rinnovano quattro componenti del consiglio Direttivo, rimanendo come membri di diritto, il Presidente, il segretario e il consigliere che aveva ricevuto più voti nelle precedenti elezioni. A parità di voti rimane membro di diritto il più anziano. I membri di diritto rimangono in carica per un ulteriore biennio. Il Consiglio Direttivo delibera quanto è più conforme alla realizzazione degli scopi della Associazione e alla attuazione dell'Art. 2 dello Statuto, vigila sulla osservanza del presente Statuto, predispone le elezioni, stabilisce le modalità più idonee al funzionamento della segreteria, si avvale di apposite commissioni da esso nominate per iniziative di particolare impegno. Decide sull'ammontare delle quote sociali. Il consiglio Direttivo elegge il presidente e distribuisce le altre mansioni ai membri del Consiglio stesso. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dai presenti con voto decisivo del presidente in caso di parità e sono valide quando è presente la maggioranza semplice dei componenti. Delle delibere del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali firmati dal presidente e dal segretario; il testo del verbale deve essere a disposizione dei soci entro un mese dalla data della riunione. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere richiesta da almeno tre membri. Il Consiglio Direttivo può indire referendum per lettera su argomenti specifici.

Art. 8 - Il presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione, con facoltà di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo. Convoca l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo. Cura che le delibere del Consiglio Direttivo divengano esecutive e prende tutte le iniziative atte a favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'Associazione. Il presidente è coadiuvato dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e dalle commissioni di cui all'art. 7.

Art. 9 - Il segretario

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nella preparazione ed organizzazione delle riunioni del Direttivo. E' affiancato da un Segretario Amministrativo, nominato dal Consiglio Direttivo, con responsabilità amministrative e contabili. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Finanziamento e patrimonio dell'associazione

L'Associazione provvede al suo finanziamento oltre che con i risultati delle proprie attività con:
a) con le quote associative pagate annualmente dai soci;
b) con le rendite del patrimonio sociale;
c) con eventuali lasciti e donazioni.

Art. 11 - Cariche sociali

Le cariche di presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo sono coperte da soci individuali e sono gratuite. È previsto il rimborso delle spese documentate. Il presidente rimane in carica per due anni e non è immediatamente rieleggibile. L'Assemblea generale ordinaria o straordinaria ha la facoltà di revocare il mandato al Consiglio Direttivo purché previsto dall'Ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea generale. Allo scadere del mandato il Consiglio Direttivo uscente mantiene le funzioni di ordinaria amministrazione sino alle nuove nomine. Rimanendo vacante qualsiasi carica il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare nel Consiglio il primo dei non eletti nell'ultima elezione e a ridistribuire le cariche secondo l'articolo 7.

Art. 12 - Elezione del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla assemblea generale secondo le norme riportate negli articoli 6 e 11. Candidature possono anche essere presentate in anticipo dai soci, e fatte conoscere ai soci con i mezzi più idonei. Il numero massimo delle preferenze è due. Risultano eletti i primi quattro candidati con il più alto numero di voti, in caso di parità, sarà eletto il candidato più anziano.

Art. 13 - Modifiche dello statuto

Le eventuali modifiche dello Statuto sono proposte per la discussione all'Assemblea Generale dal consiglio Direttivo a da almeno il 10% dei soci tramite comunicazione per iscritto al presidente del Consiglio Direttivo almeno un mese prima dell'Assemblea Generale. Le modifiche devono essere approvate con la presenza dei soci e con la maggioranza prevista per la 1a convocazione.

Art. 14 - Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è biennale e va dal 01/07 al 30/06 del biennio. Il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo ed accompagnato da una relazione sull'attività svolta. Il bilancio e la relazione che l'accompagna devono essere sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 ottobre successivo di ogni biennio. Gli avanzi di gestione non possono essere ripartiti fra i soci ma dovranno essere attribuiti ad un apposito fondo di riserva ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 15 - Scioglimento della associazione

Lo scioglimento della Associazione deve essere proposta dal Consiglio Direttivo su parere di almeno cinque dei suoi componenti all'assemblea dei soci, che delibererà con la presenza dei soci e con la maggioranza prevista per la 1a convocazione. Addivenendosi allo scioglimento, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione delle modalità di liquidazione. L'eventuale avanzo di liquidazione sarà devoluto a sostegno di attività scientifiche e/o culturali secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo al momento in carica.


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